LA CAUDOTOMIA NEL CANE
Scrivo questo breve articolo con l’intento di far chiarezza su un argomento che interessa molto da vicino allevatori e proprietari di cani: la caudotomia ovvero il taglio della coda.
La Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia è in vigore in Italia dal 01/11/2011 a seguito dell’emanazione della legge di ratifica n°201/2010, legge che ha dato piena ed intera esecuzione alla Convenzione Europea, il cui testo va osservato in tutti i sensi e per tutti gli effetti quale legge dello Stato.
DIVIETI (art. 10, comma 1)
Sono vietati gli interventi a scopo estetico quindi non curativo quali:
- taglio della coda
- taglio delle orecchie
- recisione delle corde vocali
- asportazione di unghie e denti
Eventuali violazioni dell’art. 10 comma 1, si configurano quali violazioni penalmente rilevanti ai sensi dell’art. 544 ter del Codice Penale.
ECCEZIONI (art. 10, comma 2, lettera A)
Sono autorizzate eccezioni a tali divieti solo:
- se il medico veterinario ritiene un intervento non curativo necessario per ragioni di medicina veterinaria, sia nell’interesse dell’animale
- per impedire la riproduzione
Tra le eccezionali ragioni di medicina veterinaria rientra solo la caudotomia neonatale preventiva da eseguirsi esclusivamente dal medico veterinario nella prima settimana di vita in sedazione con anestesia locale in alcune razze di cani da ferma, riporto e cerca, allo scopo di eliminare il rischio di lesioni alla coda in età adulta, difficilmente curabili con trattamenti conservativi.
Il Consiglio Superiore di Sanità ritiene inoltre “che alla procedura chirurgica debba conseguire la produzione di un certificato redatto dal medico veterinario operatore e tale certificato dovrà sempre accompagnare la documentazione sanitaria dei cani” e “che alla procedura chirurgica possono essere ammessi solo i cani per i quali il proprietario dichiari l’utilizzo per l’attività sportivo-venatoria”.